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LEGGE 18 marzo 1958, n. 297

Riapertura di termini per l'idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  29-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.