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LEGGE 2 aprile 1958, n. 293

Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1963)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-7-1962
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Articolo unico

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 GENNAIO 1963, N. 70))