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LEGGE 23 marzo 1958, n. 292

Limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma stessa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  27-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui alla tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri.