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LEGGE 23 marzo 1958, n. 291

Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo delle guardie di finanza.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-4-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



È prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti alla Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - TAVIANI - ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA