Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per
l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del
genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici,
appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi
del naviglio e automotociclistico del Corpo delle guardie di finanza.