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LEGGE 21 marzo 1958, n. 287

Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-4-1958
al: 21-12-2008
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il personale non di ruolo, di  segreteria,  tecnico  ed  ausiliario
delle  Universita'  e  degli  Istituti  di  istruzione  superiore  in
servizio da data anteriore al 12 dicembre 1957, e'  inquadrato  nelle
categorie  di  impiego  non  di  ruolo  statale  previste  dal  regio
decreto-legge  4  febbraio  1937,  n.   100,   e   dalle   successive
disposizioni, con l'osservanza delle norme  concernenti  i  requisiti
richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e con il relativo
trattamento economico. 
  Qualora il  titolo  di  studio  non  sia  corrispondente  a  quello
richiesto  per  l'inquadramento  nel  ruolo  relativo  alle  mansioni
espletate, si effettua l'inquadramento nel ruolo a cui da' accesso il
titolo posseduto. Per l'inquadramento nella 4ª categoria si prescinde
dal  titolo  di  studio  purche'  si  siano  esplicate  le   mansioni
corrispondenti. 
  Ai fini dell'attribuzione degli aumenti  biennali  si  tiene  conto
della anzianita' di servizio maturata dagli interessati a  far  tempo
dalla assunzione presso le Universita'. 
  L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto  dalla  data
del 1° luglio 1957 o dalla data della successiva assunzione fra il 1°
luglio e il 1° dicembre 1957. 
  Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  nei
confronti del personale tecnico ed  ausiliario  cui  sia  stata  gia'
conferita la nomina ad incaricato ai sensi degli  articoli  22-bis  e
26-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, con effetto dalla data  di
decorrenza della nomina stessa. 
  Il servizio prestato alle dipendenze delle Universita' ed  Istituti
di istruzione superiore dal personale di cui al presente articolo  e'
utile  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.