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LEGGE 13 marzo 1958, n. 283

Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia, volontaria per la sicurezza nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-4-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al primo comma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera d):
"d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra".