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LEGGE 25 marzo 1958, n. 260

Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  23-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:
"Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente".