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LEGGE 13 marzo 1958, n. 225

Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-4-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I candidati al concorso per esami e titoli a centodiciotto posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e bandito con decreto Ministeriale 26 luglio 1948, che abbiano riportato nelle prove scritte d'esame una votazione complessiva inferiore a sette decimi (70/100) e non meno di sei decimi (60/100) in ciascuna prova, sono ammessi a sostenere gli esami orali.
I candidati che avranno superato le prove d'esame saranno iscritti in una graduatoria di merito in aggiunta alla graduatoria generale pubblicata con decreto Ministeriale 8 agosto 1955 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 20 ottobre 1955).