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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 205

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 12-4-1958
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'indennita' speciale annua prevista dall'art. 68  della  legge  10
aprile 1954, n. 113, e' estesa, a decorrere dal  1°  gennaio  1953  e
comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di eta', agli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo per
eta' direttamente dal servizio permanente rispettivamente prima delle
date dalle quali hanno avuto effetto la legge 9 maggio 1940, n.  369,
e sono entrati in vigore i decreti legislativi  5  ottobre  1945,  n.
734, e 10 gennaio 1947, n. 58, nonche' agli  ufficiali  delle  stesse
Forze armate che, gia' in ausiliaria per eta', erano  stati  da  tale
posizione  collocati  a  riposo  rispettivamente  prima  delle   date
anzidette.