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LEGGE 4 marzo 1958, n. 168

Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-4-1958
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  A modifica dell'art. 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno
speciale di cui alla legge stessa compete dalla  data  di  cessazione
del godimento delle indennita'  di  ausiliaria  e  speciale  previste
dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113. 
  Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al  1°
gennaio 1946, l'assegno e' corrisposto in misure  pari  a  tre  volte
quelle indicate alla lettera b) dell'articolo anzidetto. 
  Agli ufficiali cessati dal servizio permanente  a  partire  dal  1°
gennaio 1946, l'assegno e corrisposto  nelle  seguenti  misure  annue
lorde: 
 
    generali di Corpo d'armata designati d'armata . . . . . L. 30.000
    generali di Corpo d'armata. . . . . . . . . . . . . . . L. 28.750
    generali di Divisione e tenenti generali. . . . . . . . L. 27.250
    generali di Brigata e maggiori generali . . . . . . . . L. 25.700
    colonnelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.250
    tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.600
    maggiori e primi capitani . . . . . . . . . . . . . . . L. 21.100
    capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
    subalterni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.500 
 
  Il Ministro per la difesa potra' variare  con  propri  decreti,  su
proposta del Consiglio di amministrazione della "Cassa ufficiali", le
misure  dell'assegno  speciale  stabilite  dal  comma  precedente  in
relazione alle disponibilita' finanziarie dell'apposita gestione. 
  La presente  legge  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                              ZOLI - MEDICI - TAVIANI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA