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LEGGE 4 marzo 1958, n. 164

Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  4-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidi e da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956".