stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1961)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  28-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste, che siano disoccupati, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati agli invalidi previsti dall'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini delle precedenze istituite dagli articoli 9, 10 e 12 della legge medesima e dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi.
A parità di merito, le precedenze istituite con il precedente comma prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti di guerra.