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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 94

Conferimento dei posti di commesso di dogana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



I posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane sono conferiti agli appuntati della Guardia di finanza ed ai finanzieri presenti al Corpo, aventi non meno di dieci anni di servizio, con le norme fissate dalle disposizioni in vigore.
Le riserve di posti previste da altre leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti di commesso da conferire a norma del comma precedente.
Se in relazione a tale limite si impone una riduzione dei posti riservati alle predette particolari categorie di cittadini; essa si attua in misura proporzionale per ciascuna di queste categorie.
I posti di commesso che dovessero rimanere scoperti per mancanza o insufficienza di aspiranti appuntati o finanzieri e di aspiranti aventi diritto a speciali riserve, sono conferiti con le modalità fissate dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dall'art. 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà, inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA