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LEGGE 11 febbraio 1958, n. 83

Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-3-1958
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Nuova base di contributo maggiorato    per    la   ricostruzione   di
                             abitazioni

  L'importo  di  lire 1.200.000 per ogni unita' immobiliare, previsto
dal  primo  comma  dell'art.  43 e dal primo comma dell'art. 45 della
legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene portato a lire 1.800.000.
  La  maggiorazione  di cui all'art. 50 della legge 27 dicembre 1953,
n. 968, e' estesa ai contributi previsti dagli articoli 43 e 45.