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LEGGE 6 febbraio 1958, n. 82

Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'art. 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività, e norme integrative.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  20-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È fissato al 30 giugno 1958 il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall'art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626.