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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1958, n. 65

Modificazione alla tabella B approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, concernente le attività per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-3-1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro, che prevede la possibilita' che nei lavori per i quali ricorrano necessita' imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore al giorno o le 48 settimanali possano essere superate; Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. La voce n. 5 della tabella B, richiamata nel n. 29 della tabella, approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, concernente le attivita' per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore al giorno o le 48 settimanali, e' cosi' modificata: TABELLA B ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 76. - RELLEVA