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LEGGE 11 febbraio 1958, n. 57

Estensione della disposizione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  13-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che alla data di entrata in vigore della presente legge sono muniti del titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti statali, possono, nel termine di tre mesi dalla data stessa, presentare istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Gli aiutanti che conseguano il titolo di studio di cui al primo comma successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare la istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel termine di tre mesi dalla data in cui il titolo di studio è stato conseguito.