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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 49

Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  12-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la corresponsione a favore del Consorzio autonomo del porto di Brindisi di un contributo annuo nelle spese che l'Ente medesimo sostiene, dall'anno 1955, per la gestione della stazione marittima passeggeri di quel porto.
Il contributo di cui al comma precedente è determinato in lire 3 milioni per l'anno 1955.
Per gli anni successivi, il detto contributo, che non potrà, comunque, superare i 3 milioni di lire, verrà stabilito di anno in anno, sulla base delle risultanze dell'anno precedente, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.
Le somme necessarie per la concessione del detto contributo saranno annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.