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LEGGE 7 febbraio 1958, n. 29

Modificazioni alla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-3-1958
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il numero 35 della tabella allegato A della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:
"Autorizzazione rilasciata dal sindaco, ai sensi dello art. 221 del testo unico citato, per abitabilità di nuove case urbane o rurali, di edifici o parte di essi, indicati nell'art. 220 del testo medesimo:
a) abitazioni di lusso, ai sensi del decreto Ministeriale 7 gennaio 1950, per ogni vano, lire 2.000;
b) altre abitazioni, per ogni vano, lire 500".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA