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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 27

Assegnazione di fondi alla Discoteca di Stato.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  8-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegnazione annua di lire 5.000.000, prevista dalla legge 27 dicembre 1953, n. 956, per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento delle sue finalità, è elevata a lire 26.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.