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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 21

Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-3-1958
al: 21-12-2008
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti  di  sanitari  e
farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97,  sono
prorogate di un anno a partire dal 10 marzo 1958. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                                      ZOLI - TAMBRONI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA