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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1403

Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-3-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;
Considerato che gli aumenti retributivi intervenuti per effetto delle variazioni del costo della vita, rispetto alle retribuzioni vigenti al 1 gennaio 1952 - sinora esclusi dal calcolo della pensione in conformità dell'art. 8, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 - hanno raggiunto, nel corrente anno 1957, il limite del 12% previsto per far luogo ad un generale aumento delle pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, ai sensi del precitato art. 20;
Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402;
Ritenuto che alla variazione della misura delle pensioni deve provvedersi senza aumento dell'aliquota contributiva nei limiti dell'ammontare dei contributi afferenti le quote di retribuzione derivanti dagli aumenti del costo della vita;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione in godimento alla data del 31 dicembre 1957, sono aumentate del 12%.