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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957, n. 1385

Norme per la concessione dei benefici previsti per i combattenti al personale dell'Aeronautica impiegato per il rastrellamento delle mine e degli ordigni esplosivi e norme interpretative del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  8-3-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il personale dell'Aeronautica, impiegato in operazioni di bonifica del territorio e delle acque territoriali da mine, proiettili, bombe ed ordigni esplosivi residuati di guerra e nel rastrellamento e sconfezionamento di detto materiale, per acquistare, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e successive modificazioni il diritto ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli svolti tenendo il comando delle operazioni di bonifica sui terreni minati e quelli inerenti alle operazioni compiute sui terreni stessi quale ricercatore o aiutante ricercatore, disattivatore di mine, incaricato della raccolta di mine, nonché i servizi svolti tenendo il comando di reparti addetti alla rimozione e distruzione di mine ovvero al dragaggio delle stesse o quale addetto alla posa ed al brillamento della carica distruttiva, al recupero ed al brillamento od inertizzazione delle bombe inesplose ovvero di altri ordigni esplosivi;
b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni 90, anche se non consecutivi.
Tale periodo minimo non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti all'espletamento dei servizi predetti.