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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1957, n. 1375

Autorizzazione ad accettare un legato e una quota ereditaria disposti a favore dello Stato dalla principessa Rosa Fici, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-3-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare il legato disposto a favore dello Stato dalla principessa Rosa Fici, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con testamento pubblico 10 settembre 1952, ricevuto dal notaio Luigi Maddalena di Napoli, e confermato con codicilli segreti 12 maggio e 28 ottobre 1954, l'uno e gli altri depositati e pubblicati con distinti verbali in data 4 gennaio 1955 a cura del predetto notaio.
Detto legato è costituito: dalla quota indivisa di proprietà spettante alla defunta principessa sulla villa sita in Napoli, alla riviera di Chiaia n. 200 e alla via Santa Maria in Portico n. 1/M, con annesso parco e dipendenze, del valore di L. 77.792.000 (settantasettemilionisettecentonovantaduemila); dalla quota sul mobilio, bronzi, marmi, specchi, quadri, tappeti, libri ed argenteria artistica, esistente nella villa, del valore complessivo di L. 22.706.841 (ventiduemilionisettecentoseimilaottocentoquarantuno) - il tutto con obbligo, per il legatario, di formarne un piccolo museo da intestare al defunto suo marito, principe Diego Aragona Pignatelli Cortes - ed, altresì, dal capitale di lire trentamilioni, destinandone la rendita alla manutenzione della proprietà.
È autorizzato, inoltre, ad accettare, con beneficio di inventario, la quota ereditaria disponibile del patrimonio relitto dalla medesima principessa Rosa Fici, attribuita allo Stato con testamento pubblico 8 dicembre 1954, raccolto e pubblicato dallo stesso notaio Maddalena.
Tale quota è costituita: da beni immobili siti nei comuni di Napoli, Gela, Castelvetrano e Favara; da diritti immobiliari, canoni enfiteutici, azioni industriali, crediti vari, depositi bancari, denaro e mobilia, dell'importo complessivo di L. 341.667.845 (trecentoquarantunmilioniseicentosessantasettemilaottocentoquarantaci nque), che, al netto delle passività ereditarie e dei legati, compreso quello a favore dello Stato, si riduce a L. 97.405.420 (novantasettemilioniquattrocentocinquemilaquattrocentoventi) oltre L. 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila), ammontare di diritti litigiosi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1957

GRONCHI ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 28. - RELLEVA