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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 1368

Approvazione della convenzione stipulata in Firenze per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la Facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-2-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la deliberazione in data 4 dicembre 1956, con la quale il Consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali in accoglimento della richiesta fatta dal Ministero del tesoro ha disposto la maggiorazione del contributo annuo da L. 800.000 a L. 1.400.000 per ciascun posto di assistente ordinario, assumendo altresì a proprio carico l'onere per il trattamento economico di cessazione dal servizio nella misura del 20% su L. 1.400.000 e ogni altro futuro eventuale onere concernente il trattamento economico degli assistenti ordinari;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 24 gennaio 1956 per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la Facoltà di agraria della Università di Firenze.