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LEGGE 7 novembre 1957, n. 1307

Adesione ai seguenti Atti Internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e loro esecuzione: a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale; c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  2-2-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947:
a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale;
b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale;
a) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.