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LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1305

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del "Fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato" costituitesi per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))