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LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1301

Richiamo in vigore per l'esercizio 1950-51 delle disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 916, concernente proroga della temporanea facoltà per le Amministrazioni dello Stato di tenere i conti dei materiali soltanto a quantità.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-2-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 916, hanno efficacia, per le Amministrazioni dell'esercito e dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1957

GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA