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LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1253

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  19-1-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57 (primo provvedimento).