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LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1251

Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-1-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



A modifica dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, le promozioni ad aggiunto giudiziario, conferite a norma degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, non sono soggette a riserva di anzianità.
La graduatoria dei promossi, formata in base alla classificazione dagli stessi riportata nel concorso per uditore giudiziario, sostituisce, a tutti gli effetti, la classificazione di cui all'art. 134 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1957

GRONCHI ZOLI - GONELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA