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LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1219

Modificazioni alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  28-12-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1957 al personale statale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è concessa una 13ª mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno e pari all'80 per cento dello stipendio spettante a quest'ultima data, escluso ogni altro assegno accessorio.
Si osserva, in quanto applicabile, l'art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, con le successive modificazioni.