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LEGGE 28 novembre 1957, n. 1207

Proroga del termine previsto dall'art. 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, concernente modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-1-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il termine stabilito dall'art. 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli statuti sociali alle disposizioni della legge medesima viene prorogato di due anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1957

GRONCHI ZOLI - MEDICI - GONELLA - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA