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LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196

Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1958)
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Testo in vigore dal: 5-1-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine
a  favore  delle  industrie  esportatrici  italiane,  che  l'Istituto
centrale  per  il  credito a medio termine (Mediocredito) effettua ai
sensi dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero
del  tesoro  e'  autorizzato a farsi trasferire dall'Ufficio italiano
cambi  (U.  I.  C.) le somme - nel limite del controvalore in lire 60
miliardi  -  derivanti  dai rimborsi che affluiranno all'U. I. C. sul
credito   concesso  al  Governo  della  Repubblica  argentina  giusta
l'accordo di pagamenti del 25 giugno 1952 ed a concederle in mutuo al
Mediocredito  medesimo,  alle  condizioni  stabilite  dalla  presente
legge.
  Ai  finanziamenti dei crediti a medio termine previsti dal presente
articolo si estendono, in quanto applicabili, le norme e modalita' di
cui all'art. 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.