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LEGGE 26 novembre 1957, n. 1195

Adesione all'Accordo concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale e il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949, e sua esecuzione.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-1-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo, concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949.