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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1193

Proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1958, n. 26 (in G.U. 20/02/1958, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1958)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-2-1958
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione;
Vista la legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare oltre il 31 dicembre 1957 l'efficacia delle vigenti disposizioni relative al nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, fino all'emanazione di nuove norme, per la disciplina della materia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1



L'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è sostituito dal seguente.
"Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso,
((non oltre il 30 giugno 1958))
".