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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 1165

Diminuzione del contributo per assegni familiari nel settore del credito.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-12-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Con effetto dal 1 luglio 1957 il contributo per gli assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi, comprensivo del contributo supplementare per la indennità di caropane previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 46% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, nei limiti dei massimali vigenti.