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LEGGE 29 novembre 1957, n. 1155

Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-12-1957
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'importo   delle  tasse  dei  trasporti  gratuiti  effettuati  per
riconosciuti  motivi  d'interesse  generale o dello Stato ed i minori
introiti  derivanti  da  riduzioni,  concessioni o prezzi speciali di
trasporto   praticati   per   gli   stessi  motivi,  sono  rimborsati
all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dai Ministeri od Enti
pubblici  interessati  alla  concessione  ed  a carico dei quali deve
gravare la relativa spesa.