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LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1144

Proroga delle provvidenze a favore del teatro.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  25-12-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolanti le provvidenze per il teatro, restano in vigore gli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e l'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175.
Il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 898, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è del pari prorogato a decorrere dal 1 luglio 1957 sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro.