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LEGGE 28 novembre 1957, n. 1143

Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-12-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



I termini previsti dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la presentazione dei ricorsi al Ministero della difesa, sono prorogati fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Entro detto termine il Ministro per la difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dalla sua Costituzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1957

GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA