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LEGGE 9 novembre 1957, n. 1055

Concessione a favore del comune di Roma, di un contributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso per la copertura degli oneri dipendenti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-12-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Roma, anche per l'anno 1956, del contributo previsto dalle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, e 21 dicembre 1955, numero 1310, quale concorso dello Stato per gli oneri che esso sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica, il predetto Comune è autorizzato a stipulare un mutuo dell'importo di 4 miliardi di lire con la Cassa depositi e prestiti, contro cessione di un contributo che gli sarà all'uopo corrisposto dallo Stato in annualità trentacinquennali di lire 269.452.804 ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.