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LEGGE 7 ottobre 1957, n. 1042

Efficacia delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-11-1957

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sospesa dal 1° ottobre 1955 fino al 30 settembre 1958.
Le cattedre disponibili negli istituti e scuole delle sedi indicate nel precedente comma sono conferite, fino alla data suddetta, con i criteri previsti dall'articolo 19 del citato decreto 21 aprile 1947, n. 629.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1957

GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA