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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1020

Approvazione delle modifiche agli articoli 2 e 8 dello statuto del Consorzio per la tranvia elettrica Torino-Rivoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-11-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1909, n. DXXX, col quale fu approvato lo statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Torino-Rivoli;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1769, con il quale vennero modificati gli articoli 3, 9, 10 e 11 del suddetto statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1953, n. 863, con il quale fu modificato l'art. 3 dello statuto medesimo;
Vista la deliberazione 24 gennaio 1956, con la quale l'assemblea generale del Consorzio ha approvato la modifica da apportare alla denominazione del Consorzio stesso;
Vista la deliberazione di pari data con la quale la predetta assemblea ha approvato la modifica da apportare all'art. 8 del ripetuto statuto;
Ritenuto che le deliberate modifiche appaiono opportune e necessarie sia per rappresentare adeguatamente le effettive finalità attuali ed eventuali verso le quali è indirizzata l'attività del Consorzio, sia per rendere la funzionalità del Consorzio medesimo consona alla generalità dei principi giuridici e degli interessi economici connessi alla sua formazione e alla sua finalità;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni e aggiunte;
Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, recante nuove norme per la concessione di filovie;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per l'interno;

Decreta:

Lo statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Torino-Rivoli, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1909, n. DXXX, è modificato come appresso:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:
"Il Consorzio così costituito s'intitola "Consorzio Torino-Rivoli - Esercizi Autofiloviari" ed ha sede negli uffici dell'Amministrazione provinciale di Torino".
Il primo comma dell'art. 8, è sostituito dal seguente:
"I rappresentanti degli Enti indicati all'art. 4 costituiscono assemblea e durano in carica quattro anni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI ANGELINI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 109. - RELLEVA