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LEGGE 8 ottobre 1957, n. 970

Sistemazione del personale dipendente dall'Ente autotrasporti merci e dalla Gestione raggruppamenti autocarri distaccato presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  29-10-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale dipendente dall'Ente Autotrasporti Merci - E.A.M. - e dalla Gestione raggruppamenti Autocarri - G.R.A. - che, da data non posteriore al 28 febbraio 1957, presta servizio in qualità di distaccato presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - sarà inquadrato, in numero non superiore a 190 unità, nelle categorie del personale non di ruolo del medesimo Ispettorato generale, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data del distacco all'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Dalla stessa data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione.