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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 925

Distacco della frazione Gombio dal comune di Ciano d'Enza e sua aggregazione al comune di Castelnovo nè Monti (Reggio nell'Emilia).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-11-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 13 luglio 1947, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Gombio del comune di Ciano d'Enza (Reggio nell'Emilia) ha chiesto l'aggregazione della frazione stessa al comune di Castelnovo né Monti;
Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Ciano d'Enza in data 6 marzo 1948, n. 13 bis; del Consiglio comunale di Castelnovo né Monti in data 30 agosto 1947, n. 35; della Deputazione provinciale in data 28 luglio 1948, n. 1635, e del Consiglio provinciale di Reggio nell'Emilia in data 13 ottobre 1902, n. 12, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 giugno 1957, n. 1104;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1



La frazione Gombio è distaccata dal comune di Ciano d'Enza ed aggregata al comune di Castelnovo né Monti, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.