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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 924

Proroga di mesi diciotto al termine entro il quale dovranno aver luogo le espropriazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1496, in data 30 dicembre 1955.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  5-11-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1955, n. 1496, concernente dichiarazione di pubblica utilità di opere militari da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Palermo, Torretta ed Isole delle Femmine (provincia di Palermo);

Su

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Articolo unico



Il termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1955, n. 1496, citato nelle premesse, è prorogato di mesi diciotto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 85. - RELLEVA