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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1957, n. 917

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-11-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa, avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice;
Vista la nota del 18 luglio 1956, n. 3792/XII-1, con la quale l'Ente autonomo del Flumendosa ha chiesto la rappresentanza e la difesa dei propri interessi, nei giudizi attivi e passivi, da parte dell'Avvocatura dello Stato;
Ritenuto che l'Ente autonomo del Flumendosa è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici;
Considerata l'opportunità dell'assunzione, ad opera dell'Avvocatura dello Stato, della rappresentanza e della difesa del detto Ente nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali;
Visto il testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'Avvocatura, dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1957

GRONCHI ZOLI - GONELLA - MEDICI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 60. - RELLEVA