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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1957, n. 912

Esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande d'indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-10-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande di indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia.