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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1957, n. 874

Norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1957)
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Testo in vigore dal:  5-10-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare le norme sull'ordinamento del personale di dattilografia, istituito con l'art.
4 della stessa legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Gli appartenenti al ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono inquadrati fra gli impiegati civili dello Stato con la qualifica di dattilografi negli uffici giudiziari.
Le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in genere, le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli impiegati civili dello Stato si applicano ai dattilografi per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente ordinamento e compatibilmente con l'ordinamento stesso.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il trattamento economico, anche accessorio, dei dipendenti dello Stato, ai dattilografi sono attribuiti, in relazione allo stipendio di cui sono provvisti secondo la tabella B annessa alla legge istitutiva ed esclusivamente agli effetti particolari previsti dalle disposizioni medesime, i seguenti coefficienti stabiliti nella tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:
dattilografo con stipendio iniziale, coefficiente 157;
dattilografo con stipendio dopo 4 anni dal precedente, coefficiente 180;
dattilografo con stipendio dopo 8 anni dal precedente, coefficiente 202;
dattilografo con stipendio dopo 10 anni dal precedente, coefficiente 229.