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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 857

Rettifica della dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Caorle (Venezia).

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-10-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; - Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il regio decreto 1 agosto 1904, n. 477, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Caorle;
Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Venezia, previo parere motivato del Consiglio provinciale di sanità, per la esclusione dalla dichiarazione predetta della parte di territorio - comprendente il centro abitato ed un tratto di spiaggia - racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia tra Porto Santa. Margherita e Porto Falconera; canale Micessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta; tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 1 agosto 1904, n. 477, per l'intero territorio del comune di Caorle è rettificata in modo che rimanga esclusa dalla dichiarazione stessa la parte di territorio - comprendente il centro abitato e tratto della spiaggia - racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia, tra Porto Santa Margherita e Porto Falconera; canale Nicessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta, tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI ZOLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 155. RELLEVA