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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1957, n. 813

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad esercitare il credito fondiario.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  1-10-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e la successiva modificazione;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 dicembre 1950, e modificato con decreti Ministeriali 9 aprile 1956 e 8 agosto 1956;
Viste le deliberazioni in data 28 giugno, 12 luglio e 17 luglio 1956, rispettivamente adottate dal Consiglio di amministrazione, dall'Assemblea dei soci e dal presidente della predetta Cassa, affinchè la Cassa stessa abbia la facoltà di esercitare il credito fondiario ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia;
Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio di Roma, in data 16 marzo 1956;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Udito

il parere del Consiglio di Stato; Decreta:

Art. 1


La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Provincia in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia.